Art. 3.
(Collocamento obbligatorio).

      1. Le donne di cui all'articolo 2 sono inserite in appositi elenchi del collocamento

 

Pag. 4

obbligatorio o in apposite graduatorie provinciali o tenute dai centri per l'impiego territorialmente competenti, dai quali i datori di lavoro, obbligati all'assunzione, devono attingere.