Art. 3.
(Collocamento obbligatorio).
1. Le donne di cui all'articolo 2 sono inserite in appositi elenchi del collocamento
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obbligatorio o in apposite graduatorie provinciali o tenute dai centri per l'impiego territorialmente competenti, dai quali i datori di lavoro, obbligati all'assunzione, devono attingere.